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Diego Remaggi

Genocidio a Gaza: la Commissione ONU non è un tribunale

Perché il rapporto ONU sul genocidio a Gaza non equivale a una sentenza: differenze con Ruanda, Srebrenica e Armenia e i tempi della giustizia.

Analisi10min di lettura
Asino traina un carro a Gaza. Foto di Mohammed Ibrahim su Unsplash
Asino traina un carro a Gaza. Foto di Mohammed Ibrahim su Unsplash

Prendiamo e leggiamo con calma l’ultimo rapporto dello Human Rights Council: “The essence of childhood has been destroyed”: Israel’s deliberate targeting of Palestinian children in the Occupied Palestinian Territory since 7 October 2023, scaricabile integralmente qui.

Il report si concentra sui minori e ribadisce — come già fatto nel 2025 — che Israele avrebbe commesso genocidio a Gaza, oltre a “crimini atroci” e crimini di guerra in Cisgiordania.

Chiariamo subito un concetto: una Commissione d’Inchiesta ONU NON è un tribunale e NON “stabilisce” l’esistenza di un genocidio in senso giuridico vincolante. È un organo investigativo politico-amministrativo creato dall’Human Rights Council (un organo politico, non giudiziario, dove siedono Stati membri eletti, tra cui in passato Cina, Russia, Cuba, Venezuela, Eritrea). Le sue conclusioni sono valutazioni, non sentenze: non hanno effetto legale automatico, non condannano nessuno, non aprono da sole procedimenti penali.

Ha comunque un peso rilevante? Sì, ma non quello di un verdetto: vale come un’opinione qualificata di un organo investigativo ONU, simile a quelle di altre commissioni d’inchiesta di cui spesso si dimentica l’esistenza (Siria, Myanmar). Può essere utile come materiale probatorio per una corte, ma non è vincolante e non equivale a una sentenza. La commissione di cui viene riportato il lavoro è stata oggetto di critiche pesanti per il suo mandato sbilanciato fin dall’origine (la risoluzione istitutiva del 2021 cita solo violazioni potenziali “in” Israele e nei Territori, senza menzionare Hamas come soggetto investigato in modo paritario): un problema di disegno del mandato, non di merito delle singole prove raccolte, ma comunque rilevante per valutare l’autorevolezza istituzionale del documento.

Se vogliamo fare qualche confronto, a oggi — giugno 2026 — la CIG non si è ancora pronunciata con sentenza di merito sul caso Sudafrica contro Israele, mentre la Commissione ONU, alcune ONG, parte della politica e della stampa sembrano aver già emesso un giudizio.

  1. Il consolidamento di una qualificazione di genocidio richiede percorsi e tempi radicalmente diversi a seconda dello strumento: per via giudiziaria vincolante sono serviti 4 anni (Ruanda, sentenza Akayesu 1998) e 12 anni (Srebrenica, sentenza CIG 2007); per via storiografico-politica senza tribunale (Armenia) sono serviti decenni, e il riconoscimento resta incompleto a oltre un secolo.

  2. Esiste una netta gerarchia di autorità giuridica: le sentenze dei tribunali penali (TPIR, TPIY) e della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) sono vincolanti e accertano il genocidio con standard probatori altissimi (“oltre ogni ragionevole dubbio” in sede penale; “prove pienamente concludenti” alla CIG), mentre le Commissioni d’Inchiesta del Consiglio Diritti Umani ONU sono organi politico-investigativi non giudiziari, le cui conclusioni non sono vincolanti e adottano lo standard più basso dei “ragionevoli motivi di ritenere”.

  3. Per Gaza: il report di giugno 2026 della Commissione ONU (presieduta da Srinivasan Muralidhar, dopo Navi Pillay) appartiene al piano investigativo non vincolante; la causa Sudafrica c. Israele alla CIG è ancora in fase scritta (sentenza di merito attesa, secondo gli esperti, verso la fine del decennio), e gli ordini cautelari basati sulla “plausibilità” emessi finora NON costituiscono un accertamento di genocidio.

Per quanto riguarda i tempi, appare abbastanza prematuro parlare di genocidio nel caso della Palestina, e questo perché i tempi del consolidamento giuridico sono relativamente brevi quando esiste un tribunale, ma il consolidamento storiografico e politico senza tribunale è lentissimo. Dalla strage (1994) alla prima condanna per genocidio (Akayesu, 2 settembre 1998) sono passati circa 4 anni in Ruanda. Da Srebrenica (luglio 1995) alla prima condanna TPIY che qualifica il fatto come genocidio (Krstić, 2 agosto 2001) sono trascorsi circa 6 anni, e alla sentenza vincolante interstatale della CIG (26 febbraio 2007) circa 12 anni. Per l’Armenia (1915), il consenso accademico è maturato tra gli anni ’80 e 2000, e il riconoscimento politico è ancora in corso e parziale dopo oltre 110 anni.

Gaza si trova oggi in una fase analoga ai primissimi anni degli altri casi di genocidio comprovato: esistono accertamenti investigativi non vincolanti (Commissione ONU) e ordini cautelari della CIG basati sulla “plausibilità”, ma manca — e mancherà per anni — una sentenza di merito.

Campo profughi ruandese a Goma, Zaire, nell’agosto del 1994. Foto: United States Air Force - Official Photograph

Un convoglio di veicoli militari americani trasporta acqua potabile da Goma ai rifugiati ruandesi ospitati nel campo di Kimbumba, nello Zaire, nell’agosto del 1994. Foto: United States Air Force - Official Photograph

Cronologia. Il genocidio si svolge in circa 100 giorni, dal 7 aprile 1994 (dopo l’abbattimento dell’aereo del presidente Habyarimana, il 6 aprile) al 17 luglio 1994. Le stime accademiche oscillano tra 500.000 e oltre 660.000 Tutsi uccisi (la Costituzione ruandese parla di oltre un milione di morti, includendo gli Hutu moderati). Le milizie Interahamwe e la radio RTLM (“Radio Machete”) ebbero un ruolo centrale.

Percorso giuridico. Il Consiglio di Sicurezza ONU, con la Risoluzione 955 dell’8 novembre 1994 (13 voti a favore, Ruanda contro, Cina astenuta), creò il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (TPIR), con sede ad Arusha. Il 2 settembre 1998, nel caso Procuratore c. Jean-Paul Akayesu (ICTR-96-4-T), il TPIR emise la prima condanna per genocidio mai pronunciata da un tribunale internazionale ai sensi della Convenzione del 1948, definendo l’elemento del dolus specialis (intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto) e riconoscendo per la prima volta lo stupro come atto di genocidio. La sentenza chiarì che, in assenza di confessione, l’intento può essere dedotto da presunzioni di fatto (scala e natura sistematica degli atti). Il 16 giugno 2006, nel caso Karemera (ICTR-98-44-AR73(C)), la Camera d’Appello stabilì che l’esistenza del genocidio in Ruanda tra il 6 aprile e il 17 luglio 1994 è un “fatto di comune conoscenza” (judicial notice), che non deve più essere provato nei processi.

Tempo. Dall’evento (1994) alla prima condanna giudiziaria che accerta il genocidio (1998): circa 4 anni. Il consenso storiografico fu immediato e non controverso.

Cronologia. Dichiarata “zona protetta” ONU (Ris. CdS 819 del 16 aprile 1993), Srebrenica cadde l’11 luglio 1995 sotto le forze serbo-bosniache (VRS) di Ratko Mladić (operazione “Krivaja 95”, preceduta dalla Direttiva 7 di Karadžić del marzo 1995). Tra il 13 e il 16 luglio e oltre furono giustiziati circa 8.000 uomini e ragazzi; 25-30.000 donne, bambini e anziani furono deportati. È il primo genocidio legalmente riconosciuto in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Percorso giuridico penale (TPIY). Il TPIY (creato nel 1993) qualificò Srebrenica come genocidio per la prima volta nel caso Krstić: la Camera di primo grado (2 agosto 2001) condannò Radislav Krstić per genocidio; la Camera d’Appello (19 aprile 2004) confermò che “il genocidio fu commesso a Srebrenica” ma riqualificò la responsabilità personale di Krstić come “aiding and abetting genocide” (complicità), ritenendo non provato il suo dolus specialis personale. Seguirono condanne per genocidio in Popović e al. (2010, confermate nel gennaio 2015), Karadžić (primo grado 24 marzo 2016, 40 anni; appello 20 marzo 2019, ergastolo) e Mladić (primo grado 22 novembre 2017, ergastolo; appello respinto l’8 giugno 2021). Da notare: nei casi Karadžić e Mladić i giudici confermarono il genocidio per Srebrenica ma assolsero dall’accusa di genocidio negli altri comuni bosniaci nel 1992, per mancata prova del dolus specialis su scala più ampia.

Percorso giuridico interstatale (CIG). Nel caso Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro, avviato il 20 marzo 1993 (con ordinanze cautelari dell’8 aprile e del 13 settembre 1993 e sentenza sulle obiezioni preliminari l’11 luglio 1996), la Corte Internazionale di Giustizia emise la sentenza di merito il 26 febbraio 2007: stabilì che il massacro di Srebrenica fu genocidio (atti commessi dalla VRS con l’intento specifico di distruggere in parte i musulmani di Bosnia), ma che la Serbia non era direttamente responsabile né complice, pur avendo violato la Convenzione per non aver prevenuto il genocidio e per non aver cooperato con il TPIY (mancata consegna di Mladić). La sentenza è vincolante e inappellabile. Per il resto della Bosnia, la Corte concluse che l’intento genocidario specifico non era stato “concludentemente provato”.

Tempo. Dall’evento (1995): circa 6 anni alla prima sentenza penale (2001), circa 12 anni alla sentenza interstatale vincolante (2007). Il consenso storiografico fu immediato. Da notare che l’intera causa CIG durò 14 anni (1993-2007).

Cronologia. A partire dal 24 aprile 1915 (arresto degli intellettuali armeni a Costantinopoli), il governo dei Giovani Turchi (Comitato Unione e Progresso, CUP) ordinò deportazioni di massa e marce della morte verso il deserto siriano. Stime: 800.000-1,5 milioni di morti. Le violenze proseguirono fino al 1922-1923.

Assenza di percorso giuridico. Non è mai esistito un tribunale internazionale per l’Armenia (i processi ottomani del 1919-1920 furono interni e di portata limitata; il Trattato di Sèvres del 1920, che prevedeva la punizione dei responsabili, non fu mai pienamente attuato). Di conseguenza non esiste alcun accertamento giudiziario vincolante.

Percorso storiografico. Il termine stesso “genocidio” fu coniato da Raphael Lemkin (in Axis Rule in Occupied Europe, 1944), che aveva esplicitamente in mente il caso armeno come esempio paradigmatico — Lemkin si era interessato alla questione fin dagli anni ’20, colpito dal processo a Soghomon Tehlirian per l’uccisione di Talat Pasha (1921). Il consenso accademico moderno si consolidò tra gli anni ’80 e 2000: il Rapporto Whitaker della Sotto-Commissione ONU (E/CN.4/Sub.2/1985/6, 2 luglio 1985) citò i massacri armeni del 1915-16 come genocidio; l’International Association of Genocide Scholars dichiarò formalmente il genocidio nel 1997, e 126 studiosi dell’Olocausto vi aderirono nel 2000; opere fondamentali di storici come Vahakn Dadrian, Taner Akçam (il primo storico turco a riconoscere il genocidio, attorno al 1990), Raymond Kévorkian, Ronald Suny e Fatma Müge Göçek consolidarono il consenso. Permane una storiografia negazionista, sostenuta dallo Stato turco.

Percorso politico-diplomatico. L’Uruguay fu il primo Stato a riconoscere il genocidio nel 1965. Il Parlamento Europeo lo riconobbe il 18 giugno 1987 (e di nuovo nel 2000, 2002, 2005, 2015). Come riportato da Wikipedia (Armenian genocide recognition): “As of 2026, the governments and parliaments of 34 countries… have formally recognized the Armenian genocide, Uruguay having been the first nation to do so.” Gli Stati Uniti vi giunsero solo con risoluzioni di Camera (29 ottobre 2019, 405-11) e Senato (12 dicembre 2019, all’unanimità) e con la dichiarazione del presidente Biden (24 aprile 2021). Tutti questi atti sono risoluzioni politiche non vincolanti, non sentenze.

Tempo. Oltre un secolo, e il riconoscimento resta incompleto.

È molto importante fare chiarezza per leggere correttamente il caso Gaza.

Sono istituite da un organo politico intergovernativo (il Consiglio Diritti Umani), composte da esperti indipendenti (non giudici), e svolgono funzioni di accertamento dei fatti (fact-finding). Come osserva la studiosa Larissa van den Herik (Chinese Journal of International Law, 2014), tali commissioni “hanno una natura inequivocabilmente pubblica” e il loro “compito principale sembra essere quello di sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica”, con membri che sono “non solo studiosi e professionisti del diritto internazionale e giudici, ma anche medici, alti esperti militari e diplomatici, che operano a titolo personale”. Le loro conclusioni NON sono giuridicamente vincolanti (cfr. Max Lesch, International Studies Review, 2023: “Sebbene i loro report non siano legalmente vincolanti… organi quasi-giudiziari e decisioni informali possono comunque contribuire a far rispettare le norme internazionali”). Adottano lo standard probatorio dei “ragionevoli motivi di ritenere” (reasonable grounds to believe), deliberatamente più basso di quello giudiziario (standard usato dall’OHCHR e dalle missioni d’inchiesta ONU). Il loro scopo è documentare, sensibilizzare e raccogliere prove utili a futuri procedimenti (CPI/CIG).

Sono organi giudiziari che accertano la responsabilità penale individuale con lo standard “oltre ogni ragionevole dubbio” (beyond reasonable doubt). Le loro sentenze sono vincolanti per gli imputati.

È l’organo giudiziario principale dell’ONU, che dirime le controversie tra Stati. Accerta la responsabilità statale per genocidio con uno standard probatorio altissimo: come stabilito nella sentenza Bosnia c. Serbia (2007, par. 209), “le accuse contro uno Stato che implicano addebiti di eccezionale gravità devono essere provate da prove pienamente concludenti” (fully conclusive evidence), e la Corte deve essere “pienamente convinta”. La differenza con i tribunali penali è esplicita in dottrina (Marko Milanović, EJIL, 2009: “I tribunali ad hoc richiedono la prova oltre ogni ragionevole dubbio, mentre la CIG richiede prove pienamente concludenti”). Le sentenze di merito sono vincolanti e inappellabili. Anche gli ordini cautelari (provisional measures) sono vincolanti (dal caso LaGrand, 27 giugno 2001), MA si basano solo sulla “plausibilità” dei diritti invocati e NON costituiscono un accertamento che il genocidio sia avvenuto: nella stessa ordinanza del 26 gennaio 2024 su Gaza, la Corte ha precisato (par. 36) che “in questa fase del procedimento… la Corte non è chiamata a determinare in via definitiva se i diritti che il Sudafrica intende veder protetti esistano”.

Il punto di svolta giuridico nel caso di Gaza sarà un’eventuale sentenza di merito della CIG (verosimilmente verso il 2029-2031); eventuali capi d’imputazione per genocidio aggiunti dalla CPI; il consolidamento, o meno, di un ampio consenso accademico. Fino ad allora, la qualificazione resta contesa sul piano giuridico. Un secondo segnale rilevante sarebbe un’eventuale nuova ordinanza cautelare della CIG, oppure il fallimento di eventuali obiezioni preliminari israeliane sulla giurisdizione.